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Procedimento Giudiziario

 

 

 

 

Molti strumenti internazionali (trattati internazionali e regionali, risoluzioni delle Nazioni Unite, raccomandazioni e commenti generali degli organismi di monitoraggio dei trattati) condannano fermamente le MGF come una violazione dei diritti umani. Le MGF violano il diritto delle bambine, delle ragazze e delle donne all'uguaglianza, alla vita, all'integrità fisica e mentale, ai più alti standard di salute ottenibili, alla sicurezza della persona e alla dignità, a non essere soggette a discriminazioni di genere e alla violenza, alla tortura e a trattamenti crudeli, inumani e degradanti.

 

In tutti gli stati membri dell'UE esistono leggi penali specifiche o altre disposizioni attraverso le quali le MGF possono essere perseguite. Solitamente è applicabile il principio di extraterritorialità, il quale consente il perseguimento dei casi di MGF eseguiti al di fuori del paese, come avviene la maggior parte delle volte. Tuttavia, nonostante il solido quadro giuridico, pochi casi di MGF sono perseguiti in Europa. Le ragioni alla base di ciò variano e sono collegate alle specificità delle leggi nazionali, alle difficoltà nel trovare prove o persino nell'identificare i casi. Come accennato in precedenza, i professionisti a contatto con i bambini spesso non sono sufficientemente informati e formati sulle MGF. Ci sono pochi programmi rivolti a insegnanti, assistenti sociali e pediatri e le MGF potrebbero non essere segnalate a causa di un'applicazione inappropriata del segreto professionale e a un giudizio erroneo sulla natura delle MGF (ovvero non considerandole come abuso di minori, come invece dovrebbe essere il caso).

ITALIA

 

In Italia nel 2006, è stata adottata una specifica disposizione penale relativa alle MGF (Legge n. 7/2006). Inoltre, gli articoli 583bis e 583ter del codice penale vietano l'esecuzione di tutte le forme di MGF, compresa la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che provoca effetti dello stesso tipo o malattie mentali o fisiche (EIGE - European Institute for Gender Equality, 2013). Si applica il principio di extraterritorialità, per cui la mutilazione genitale femminile è un reato punibile anche se commesso fuori dal paese, se la persona che lo ha commesso è un cittadino italiano o uno straniero residente in Italia e se l'intervento chirurgico è stato eseguito su un cittadino italiano o una persona residente in Italia. La pena consiste nella reclusione da tre a dodici anni a seconda del tipo di lesione provocata. La pena è ridotta a due terzi se si tratta di una lesione minore. La pena è aumentata di un terzo quando la MGF è commessa contro un minore o se il reato è commesso a scopo di lucro. La pena per l'operatore sanitario per uno dei reati di cui all'art. 583-a prevede l'ulteriore interdizione dalla professione per un periodo da tre a dieci anni.

  

Le MGF possono anche rientrare nella legge generale che tutela i minori. L'articolo 330 del codice civile fa riferimento all'allontanamento dalla famiglia e alla sospensione dell'affidamento genitoriale se il comportamento del genitore minaccia il benessere del minore. Inoltre, l'articolo 333 del codice civile fa riferimento a misure preventive in caso di condotta genitoriale lesiva del minore. Oltre alla Legge n. 172/2012, l'Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote). In relazione al reato di mutilazione degli organi genitali femminili, la Convenzione di Lanzarote ha introdotto la pena aggiuntiva di perdita della potestà genitoriale e l'esclusione permanente da ogni ufficio relativo alla protezione, la tutela e il sostegno amministrativo. Nonostante il quadro giuridico completo, negli ultimi dieci anni è stato perseguito un solo caso di MGF e questo si è concluso con l'assoluzione.

  

La mancanza di casi sembra dipendere principalmente:

(a) dalla scarsa attuazione dei principi base della legge;

(b) dalla mancanza di coordinamento tra le istituzioni coinvolte nell'efficace attuazione della Legge 7/2006;

(c) dalla scarsità di fondi per l'attuazione della legge;

(d) dall'opinione secondo cui la natura repressiva della legge e il suo impatto sui rapporti familiari è controproducente o prevale sulla natura criminale delle MGF;

(e) dalla mancata conoscenza da parte degli addetti alla protezione dei minori e dei pubblici ministeri delle MGF e/o delle disposizioni legali pertinenti.

Occorre quindi revisionare le disposizioni della Legge 7/2006 che sono state individuate come ostacoli alla sua attuazione; un'attività di advocacy sulle MGF tra i parlamentari/membri delle commissioni competenti per la piena applicazione dei principi fondamentali della Legge 7/2006 e lo sviluppo di meccanismi e stanziamenti di fondi che ne facilitino l'attuazione; e la formazione e l'informazione delle parti interessate che si occupano di bambini. L'Italia ha sviluppato buone pratiche nell'affrontare il problema della violenza di genere contro i bambini, consentendo alle madri di porre fine alla violenza, di salvare il rapporto con i propri figli e di stabilire o ristabilire il proprio ruolo di genitori con piena capacità e autorità di prendere decisioni per conto dei propri figli.

  

Come raccomandato anche dalla Commissione "Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili" (COM 2013 (833)) presso il Parlamento europeo e il Consiglio, la questione dell'interesse superiore del minore è stata considerata di primaria importanza durante i procedimenti penali in Italia, dove è stata interpretata come orientata a impedire che una bambina sia doppiamente vittimizzata prima sottoponendola a MGF e poi allontanandola dalle cure parentali.

 

  

BELGIO

 

In Belgio, la legge sulla protezione dei minori, comprese le procedure preventive e protettive, può essere applicata nei casi di MGF. I casi riferiti riguardanti un potenziale rischio di MGF possono essere seguiti visitando la famiglia, consigliandola sulla questione e informandola che la pratica è illegale in Belgio e che sarà intrapresa un'azione legale se viene commesso il reato. Laddove la salute, la sicurezza o la moralità di una donna minorenne siano messe in pericolo dal comportamento dei genitori o dei tutori, le autorità possono richiedere l'intervento del tribunale dei minori in base all'articolo 36.2 della legge sulla protezione dei minori. L'articolo 458 bis del codice penale prevede che ogni professionista legato dal segreto professionale abbia il diritto - ma non il dovere - di denunciare alle autorità competenti i minori a rischio o sottoposti a MGF. Dal 2012, questo diritto di denuncia è stato esteso anche agli adulti vulnerabili. Tuttavia, finora nessun caso è stato portato in tribunale, non sono stati avviati interventi di protezione dei minori, né è stato segnalato un caso di MGF eseguito.

  

Gli ostacoli all'attuazione della legge derivano da una serie di fattori, tra cui:

(a) la mancanza di conoscenza delle MGF e della legge tra gli addetti alla protezione dei minori;

(b) la scarsa conoscenza delle MGF tra i pubblici ministeri;

c) il fatto che l'azione di protezione dei minori sia intrapresa solo quando vi è una prova innegabile e tangibile che il minore sia in pericolo imminente, cosa difficile da valutare se basata semplicemente sul fatto che un minore parta per le vacanze;

(d) l'opinione secondo cui la natura repressiva della legge avrà un impatto negativo sulla famiglia;

(e) la mancanza di riconoscimento del fatto che le madri sono spesso vittime stesse di MGF e violenza di genere e non sono in grado di proteggere efficacemente le loro figlie;

(f) il relativismo culturale (“Responding to Female Genital Mutilation in Europe”, ICRH).

Pertanto, è necessario fornire formazione e informazioni e sviluppare strumenti per gli addetti alla protezione dei minori per trattare con le famiglie a rischio di MGF e rivedere le misure per aumentare l'efficacia della legge.

 

 

FRANCIA

 

La Francia non ha una legge specifica sulle MGF, ma la pratica è punibile ai sensi dell'articolo 222-9/10 del codice penale, il quale si riferisce ad atti violenti che comportano una mutilazione o un danno permanente. L'art. 226-14 del codice penale in materia di segreto professionale stabilisce che quest'ultimo non si applica nel caso di una MGF eseguita su un minore. La Francia è considerata un buon esempio in Europa sull'attuazione della legge e dagli anni '80 la maggior parte dei casi di MGF perseguiti in Europa sono stati perseguiti in Francia (Female Genital Mutilation in Europe: An analysis of court cases. European Commission, 2016). La giurisprudenza francese ha applicato il principio egualitario secondo il quale l'individuo, quando soggetto alla legge, non è connesso alla caratterizzazione sociale, culturale o religiosa.

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